lunedì 9 maggio 2011

Referendum del 12 giugno: ecco i quesiti


Il Referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, è l’unico momento in cui i cittadini possono esprimersi direttamente e fare in modo che, sempre direttamente, la propria volontà si affermi a livello nazionale. Il referendum del 12 e 13 giugno è abrogativo, cioè saremo chiamati a pronunciarci sull’eliminazione di parti di normative nazionali vigenti. E’ indispensabile la massima partecipazione dei cittadini italiani aventi diritto di voto perché il referendum sia valido: per superare il quorum dovranno recarsi ai seggi il 50% degli aventi diritto al voto più 1.


martedì, maggio 3rd, 2011 | Pubblicato da Anna Esposito
Referendum del 12 giugno: ecco i quesiti
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48 referendum Referendum del 12 giugno: ecco i quesiti

Il Referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, è l’unico momento in cui i cittadini possono esprimersi direttamente e fare in modo che, sempre direttamente, la propria volontà si affermi a livello nazionale. Il referendum del 12 e 13 giugno è abrogativo, cioè saremo chiamati a pronunciarci sull’eliminazione di parti di normative nazionali vigenti. E’ indispensabile la massima partecipazione dei cittadini italiani aventi diritto di voto perché il referendum sia valido: per superare il quorum dovranno recarsi ai seggi il 50% degli aventi diritto al voto più 1.

Primo quesito- ACQUA
Il primo quesito sulla privatizzazione dell’acqua riguarda le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione:

Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?

VOTA SI se sei contro la privatizzazione della gestione del servizio idrico.

Secondo quesito- ACQUA
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma:

Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?

VOTA SI se vuoi abrogare il comma 1 dell’art. 154 del D.L. n° 152/2006 che autorizza il gestore dell’acqua ad ottenere dei profitti garantiti sulla tariffa, caricando la bolletta dei cittadini di un 7% in più senza un collegamento a logiche di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio.

Terzo quesito- NUCLEARE
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme:

Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari e all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99″, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche e ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva e i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali e i relativi archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale e internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9″; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2″; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo e uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin SpA secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”; art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34;
art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”

VOTA SI se pensi che investire nell’energia nucleare sia costoso, pericoloso e non risolutivo.

Quarto quesito- LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale:

Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?

VOTA SI per abrogare parte della Legge n° 51/2010, se volete sostenere il principio che la legge è uguale per tutti, senza eccezioni.

martedì 26 aprile 2011

“Violati quattro articoli della Costituzione”. De Filippo” Non possiamo accettare che la Basilicata, per l’alluvione dello scorso marzo, sconti la sperimentazione di una norma ingiusta per una posizione ideologica”

La Regione Basilicata ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la così detta “tassa sulle disgrazie”, ossia quella norma introdotta dal Governo col decreto legge 225 del 29 ottobre 2010 (il così detto “mille proroghe”) poi convertito nella legge 10 del 26 febbraio scorso, che prevede che in caso di calamità naturali, prima di poter accedere al fondo nazionale di protezione civile, la Regione che ne è vittima debba far fronte ai relativi costi provvedendo a disporre “aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero le maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’art.17, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 (ossia quello sulle accise per i carburanti), fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita”.

La Regione Basilicata, con l’alluvione dello scorso 1 marzo che ha creato forti danni in particolare nel Metapontino, sarebbe stata la prima regione a dover applicare tale norma, con la conseguenza paradossale non solo di tassare ulteriormente chi aveva subito danni, ma anche che di far pagare i carburanti più che nel resto d’Italia al territorio che maggiormente contribuisce all’approvvigionamento energetico del Paese.

Così la Giunta regionale, nel corso della seduta dello scorso 18 aprile, ha deciso di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale per impugnare il provvedimento. Ad avviso dell’esecutivo lucano, la norma del “mille proroghe” sarebbe in contrasto con ben 4 articoli della Costituzione e precisamente gli articoli 1, 3, 118 e 199.

Il ricorso alla Costituzione, firmato da due avvocati della stessa Regione, il dirigente dell’Ufficio Legale, l’avvocato Antonio Pasquale Golia, e l’avvocato Maurizio Roberto Brancati, evidenziano, tra l’altro, come la norma impugnata prevede che l’accesso al Fondo nazionale possa avvenire o quando i mezzi della Regione siano insufficienti o quando ci si trovi di fronte a eventi straordinari di “rilevanza nazionale”, ma osserva come questa seconda ipotesi venga lasciata a un “apprezzamento politico che faccia ritenere l’evento d’importanza tale da meritare un intervento di solidarietà dell’intera comunità nazionale” creando una disparità tra questi eventi, che, con decisione del Governo, sarebbero posti a carico dell’intera collettività nazionale, e quelli che sarebbero lasciati al solo finanziamento delle Regioni. La norma, sostengono inoltre i due legali, vedrebbe “l’autonomia finanziaria delle Regioni lesa dalla costrizione a promuovere l’aumento del gettito tributario pena l’impossibilità di poter avanzare richiesta di accesso al fondo nazionale” e non rispetterebbe il dettato costituzionale con “una disciplina che scarica solo su di una parte istituzionale il peso economico di azioni volte a fronteggiare emergenze naturali assolutamente di forza maggiore e acclarati quali eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”.

“Quello che abbiamo messo in campo – ha spiegato il presidente della Regione Vito De Filippo – è un atto volto alla tutela della legge e dell’Unità nazionale che non può essere in alcun modo essere letto come atto ostile a qualcosa o a qualcuno e significativo in tal senso è il fatto che procediamo parallelamente sulla stessa strada del ricorso alla Corte Costituzionale con altre Regioni di orientamento politico tra loro differente, come l’Abruzzo e le Marche. Ciò che ci ha spinto a questa decisione – ha aggiunto De Filippo – è per un verso il voler tutelare anche in questo caso un principio di eguaglianza tra i territori e di unitarietà del Paese, e per l’altro la necessità di risarcire i danni che il territorio, gli agricoltori, gli operatori economici e i cittadini della Basilicata hanno subito a seguito dell’alluvione dello scorso marzo. Lo straordinario impegno messo in campo a livello lucano, per il quale ringrazio l’intera giunta a partire dagli assessori alla Protezione Civile Rosa Gentile e all’Agricoltura, Vilma Mazzocco, le ingenti risorse messe subito a disposizione pur nelle ristrettezze del bilancio regionale, l’impegno indistinto dei parlamentari lucani, di tutti gli schieramenti, da soli non bastano a risollevare famiglie e aziende messe letteralmente in ginocchio da quell’evento calamitoso. E non possiamo accettare il rischio che si paghi una posizione ideologica di chi vuole sperimentare la ‘tassa sulle disgrazie’ sulla pelle dei lucani, contro ogni logica e contro anche la ragionevolezza con cui la stessa Regione Basilicata si è proposta di coprire, con fondi propri, la somma che sarebbe possibile recuperare con la maggiore tassazione su quella che è la regione a minor gettito imponibile d’Italia. Il ricorso alla Corte Costituzionale per far valere le proprie Ragioni contro un’altra istituzione dello Stato non è mai una cosa semplice o un motivo di soddisfazione, ma, con senso di responsabilità, abbiamo intrapreso questa strada a tutela degli interessi dei lucani, oggi, e dell’Intero Paese in generale perché non ce ne erano più altre”.

giovedì 14 aprile 2011

Facciamoli vergognare per tutta la vita di Giovanni Maria Bellu | tutti gli articoli dell'autore

Egregio onorevole,

lei ha votato a favore del cosiddetto “processo breve” mentre fuori dall'aula del Parlamento i familiari delle vittime del terremoto de L'Aquila, dell'incidente ferroviario di Viareggio, del rogo della Moby Prince protestavano con rabbia disperata. Queste persone così duramente colpite negli affetti temono che le nuove norme abbiano conseguenze negative sui processi attraverso i quali sperano di ottenere giustizia.

Lei, evidentemente, è sicuro del contrario. Mai, da rappresentante del popolo, avrebbe votato una legge così ignobile. Una norma che offende non solo il senso della giustizia, ma il dolore di tante famiglie. Ha un modo per dimostrarlo. Dichiari pubblicamente che se, a causa delle nuove norme, anche uno solo di quei processi sarà ritardato, danneggiato, mutilato, prescritto, si ritirerà della vita politica e devolverà l'indennità percepita da oggi fino alla fine del suo mandato alle famiglie delle vittime delle stragi.

Inviamo questo messaggio per mail al nostro “preferito”. Per esempio, la mail di Angelino Alfano è alfano_a@camera.it. Ed è questo lo schema di tutte le mail della Camera: cognome, trattino basso, prima lettera del nome e poi chiocciolina e Camera.it

Se avete dubbi digitate su google “mail camera dei deputati” e troverete facilmente la lista.

Facciamoli vergognare per tutta la vita. A partire da subito

mercoledì 6 aprile 2011

Immigrati, se questo è un uomo

Ma quanto vale la vita di un immigrato? Quanto quella di un bambino, di sua madre? Quale è il dolore per duecento, forse duecentocinquanta morti in mare cercando la costa lontano dalla guerra? Assistiamo impotenti a questa orribile contabilità, il canale di Sicilia sta diventando lentamente un mare morto, storie e speranze che si spezzano senza che nessuno faccia nulla. La comunità internazionale balbetta. E l'Italia, questa Italia governata da Bossi e Berlusconi, si arrovella su un accordo con la Tunisia per fermare l'esodo e si divide sull'accoglienza. Risuonano ancora le parole di Bossi: fora da i ball. Oppure: svuotare la vasca, chiudere i rubinetti. E ieri, mentre arrivavano le notizie drammatiche di questo orribile naufragio: il blocco degli arrivi funzionerà, puttana Eva. Il declino dell'occidente sta anche dentro questa involuzione, sta nell'incapacità di aiutare, salvare, accogliere, difendere, sta nella paura e nel terrore su cui costruire una misera campagna elettorale. Dicono le associazioni di volontari: quel naufragio si poteva evitare. Aggiunge qualcun altro: come è possibile che sia accaduto in un mare così militarizzato? Nessuno lo saprà mai. Tanto domani è un altro giorno: ci attende il processo breve. La maggioranza è precettata: bisogna salvare Berlusconi. E quei poveri cristi che muoiano pure, ma per favore lontano da qui. Che pena.



da Giubbe Rosse

il verso della politica

l'Unità del 6 aprile 2011

domenica 3 aprile 2011

Né maschile né femminile rivalutiamo il coraggio








di Nicla Vassallo.


Vacilliamo e individuiamo nel coraggio una prerogativa dittatoriale, conservatore, liberal, a seconda delle nostre appartenenze, di una mutevole lettura delle tesi politiche, di una certa cecità rispetto alla complessità del concetto, nonché alle somiglianze di famiglia (in senso wittgensteniano) tra i tanti atti di coraggio.



Facile da cogliere questa complessità, specie per chi, come la sottoscritta, pur non amando Arthur Schopenhauer, conviene con lui che il coraggio filosofico consista nel sollevare domande: le azioni coraggiose vengono aizzate o paralizzate da valutazioni razionali?; emotività, inconsapevolezza, spontaneità conducono a scardinare le proprie debolezze e difficoltà?; occorre conoscenza dei pericoli che si corrono e dei successi cui si ambisce?; mostrare coraggio sul piano civile, su quello fisico, su quello psichico implica confrontarsi con più tipologie di contrarietà?; il coraggio rappresenta la spiegazione di un gesto, oppure è col gesto che si spiega il coraggio?; l’eterogeneità dei coraggi ammette amour propre, autoaffermazioni, convenienze, stupidità, vanità, ambizioni di celebrazioni, glorie, visibilità?; attribuiamo coraggio a causa dell’empatia, dell’invidia, della soggezione nei confronti del soggetto prode, e lo attribuiamo in egual misura ad azioni, costumi, pensieri?; quali avversità private, oltre che pubbliche, inducono ad azioni coraggiose?; perché il coraggio è tradizionalmente maschile, mentre la pazienza è femminile?; la leggenda vige fino al punto da trasformare il coraggio in un vizio macho e la remissività in uno da femminucce?; la pazienza non si esplica forse in una forma di coraggio, e il coraggio non si rivela al contempo nell’impeto e nell’onestà?



Queste domande generano imbarazzo intellettuale e politico: esitiamo a offrire loro una risposta cogente e definitiva, che non oscilli tra diversi poli, a seconda del preciso contesto in cui ci troviamo e dello specifico gesto che osserviamo.



Nel coraggio non si scorge solo abnegazione, come nell’abnegazione non si scorge solo coraggio, mentre non sempre l’ingiunzione di San Paolo, contra spem in spem crediti, conduce verso l’uno, o verso l’altra, sempre che sia lecito credere in qualcosa privo di speranza.



L’esempio dell’«Eran trecento, eran giovan e forti e sono morti» rimanda a un coraggio per un verso conservatore, per un altro liberal, per un altro ancora anarchico - dipende dalle interpretazioni del Risorgimento, della spedizione di Carlo Pisacane, dei rapporti tra nord e sud, delle afflizioni di chi conquista e di chi è conquistato, di chi libera e di chi è liberato, dei valori. Valori che non sono scomparsi dalla nostra attuale società, come non sono scomparse le avversità cui reagire, sebbene l’immaginario collettivo consideri il coraggio virtù vetusta, addirittura sovversiva: la sfera privata e pubblica ci pongono alla prova ogni giorno, costringendoci a cercare la verità, a conoscere, a riflettere su correttezze e scorrettezze, a impiegare la ragione, a costo di subire ostracismi.
Se è giusto affermare che con coraggio si supera la paura, ogni epoca, la nostra inclusa, è attraversata dalla paura di avere coraggio, un coraggio che non si pone l’obiettivo di venir premiato dalle telecamere, un coraggio che nasce da umanità e umiltà, che si concretizza in impegni civici, sociali, e il cui indennizzo rimane nella propria coscienza, intelligenza, sensibilità.
In una famosa definizione di Ernest Hemingway, il coraggio è «grace under pressure».

venerdì 1 aprile 2011

La Russa “espulso da tutte le scuole del Regno”

da L'Unità del 1 aprile 2011
di Mila Spicola



1. Considerate se questo è uno studente modello: quello che alza la voce in malo modo, urla, strepita e schiamazza in Aula;
2. Quello che, rimproverato per il contegno non adatto, si scusa con un “non sono solo io!”, ma in realtà i toni, il linguaggio, la prepotenza, l’arroganza con cui si è distinto lo rendono, più che raro, unico.
3. Quello che manda a quel paese un’insegnante (!!!!!) dopo averle urlato “non mi rompere!!”
4. Considerate se è possibile mai che questo stesso allievo, dopo aver fatto questo e quell’altro, durante la ricreazione, come se niente fosse accaduto, scherzi, mangi, rida in assoluta tranquillità;
5. Considerate cosa penserebbero gli altri compagni se il ragazzo non fosse subito bloccato nelle azioni e nelle parole, se non venisse ripreso in modo severo dall’insegnante, se questi fatti non venissero all’istante riferiti ai genitori, al Preside e al Consiglio di classe per avere adeguata punizione;
6. Considerate se il giorno dopo proprio quel ragazzo potesse tranquillamente e impunemente andare in giro per i corridoi della scuola, seguire le lezioni, fare finta di nulla, minimizzare, quando invece i regolamenti scolastici di tutta Italia, in casi simili, prevedono la sospensione dalle lezioni, l’allontanamento, un’adeguata punizione e pubbliche scuse.


Considerate che l’aula è l’Aula dei Deputati della Repubblica Italiana.
Considerate che il ragazzo in questione è un ministro della stessa Repubblica Italiana alla quale ha giurato di servire con onore e civiltà.

Considerate che non si tratta della scuola di un quartiere difficile, non si tratta di un contesto degradato per fatalità, povertà, ignoranza. Si tratta di un contesto ormai degradato per follia di prepotenza e questa cosa non la possiamo tollerare. Considerate che sono rimasta egualmente esterrefatta, se non di più, di fronte al “mò glie meno” di D’Alema versus Bindi.

Considerate che già stamani Federico in classe mi ha apostrofato con un bel “perché loro sì e io no, professoressa?
Considerate che c’è voluto il mio sguardo più duro e fermo per fargli capire che forse “quel” ministro può e sbaglia, ma lui, un alunno della scuola pubblica statale italiana no, non può: verrebbe espulso da tutte le scuole. Considerate che forse Berlusconi aveva ragione quando diceva che nella scuola inculchiamo valori diversi: sicuramente diversi da quelli condotti dai suoi ministri. Alcuni dei quali indagati, altri condannati un giorno sì e un giorno no dal TAR, accusati di discriminazione di disabile, com’è il caso della Gelmini e peggio ancora…

Considerate comunque che se il ministro la passa liscia il mio sguardo, per quanto duro, a ben poco comincerà a servire, di questo passo.

La Basentana...

I lavori per la superstrada S.S. 407 Basentana, che parte dallo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni e si congiunge a Metaponto, allo svincolo della SS 106 Jonica, iniziarono negli anni ’60 con i fondi della Cassa del Mezzogiorno che poteva contare su un programma decennale di investimenti per oltre 1200 miliardi di lire. Investimenti da destinare a opere di bonifica, alla costruzione di acquedotti, di impianti elettro irrigui, di strade e ferrovie e alle diverse infrastrutture che erano la premessa per un successivo sviluppo industriale. Anche se sembrano cifre enormi, questi dovevano essere investimenti straordinari destinati ad opere di supporto e sviluppo i quali però si sostituirono, in buona parte, ai fondi per interventi a carattere ordinario di fondamentali infrastrutture come l’autostrada Napoli-Pompei, la superstrada da Latina alla costa o la già citata Basentana. Una strada, la Basentana, pensata e creata per essere arteria di fondamentale importanza per il polo industriale della Val Basento.
Ma la storia della Basentana è sempre stata particolarmente accidentata. Dagli archivi delle Camere del Parlamento Italiano risultano diversi interventi sulla questione, a partire dagli anni ’60 fino agli ultimi recenti interventi in seguito ai danni dell’alluvione del marzo 2011. Riporto un intervento del 25 giugno del 1965. Il senatore Ignazio Petrone di Pignola, per tre legislature( IV, V, VI) dal 1963 al 1976, eletto al Senato della Repubblica nel Partito Comunista, in una discussione sul disegno di legge: «disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno» dichiarava: ” …vorrei richiamare la particolare attenzione del Senato perchè qui siamo di fronte ad una legge che dovrebbe operare in direzione dei poli di sviluppo. Io, per esempio, appartengo ad una regione dove i poli di sviluppo non esistono, dove ci sono un paio di nuclei industriali che non si sviluppano nei tempi previsti di realizzazione, dove tutto rimane rachitico, dove dal 1958 non si riesce neppure ad avere l'attuazione della, strada Basentana. La mia è l'unica regione che non è toccata da un'autostrada. La Basentana è stata progettata ed appaltata dal 1958 per il tratto Potenza Metaponto, ma siamo arrivati al 1965 e non è ancora dato prevederne la fine nonostante il ventilato sviluppo industriale che si dovrebbe avere nella Valle del Basento e a Ferrandina, sviluppo per il quale si sono lanciate addirittura delle sfide internazionali, allorchè il ministro Fanfani disse in una certa occasione in sfida a Kruscev: venga qui a vedere come le zone più arretrate possono svilupparsi e trasformarsi rapidamente in zone moderne, progredite e come rapidamente cambiano le condizioni di vita. Dal 1958 però neppure questa strada Potenza-Metaponto si riesce a completare,ed assolutamente nulla è dato sapere per il trattoPotenza-Eboli. Siamo tagliati dal resto d'Italia da una catena di monti. Si riconobbe sin dal 1958 l'assoluta necessità della costruzione di una super strada Potenza Eboli e l'opera doveva essere esegu ta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Poi la competenza passò al Ministero dei lavori pubblici che per il finanziamento stanziò 14miliardi; si dette all'ingegner Tocchetti !'incarico di approntare la progettazione di massima, ma poi i 14 miliardi sparirono, portati nell'avellinese da un altro Ministro, sembra in barba al nostro Ministro, e sta di fatto che questa strada finora non si è fatta. Dal 1958 in ogni occasione elettorale si parla sempre di strade che dovrebbero trasformare la nostra regione in una California, grazie alla rapidità e alla modernità dei traffici. Ma le parole restano solo parole, e fatti non se ne vedono…
…Noi non possiamo accettare il criterio che proprio a queste regioni abbandonate, che vengono sempre messe in seconda linea quando si tratta di fare programmi stradali e interventi industriali…Certo da noi è arrivato qualcuno, è arrivato il conte Rivetti a Maratea; ci sarebbe un discorso da fare su questo conte Rivetti, che è riuscito a creare un suo impero personale senza che nulla sia cambiato nelle condizioni della Basilicata.“

di Giuseppe Melillo

da controsenso del mercoledi 30 marzo