Pubblicato il 25 giugno 2011 , 130 letture
[Intendiamo proporre un insieme articolato di misure per la valorizzazione del contributo delle donne alla vita economica e sociale del Paese, incidendo sul sostegno alla maternità ed alla conciliazione familiare, presupposto indispensabile per garantire la promozione dell’uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e la crescita del Paese.
Il lavoro, per le donne come per gli uomini, e' garanzia di autonomia, di indipendenza, per tanti e realizzazione di sé. La attuale difficile congiuntura economica e la precarietà del lavoro pongono troppo spesso le donne giovani di fronte al bivio scegliere tra maternità e lavoro. Il diritto alla maternità passa ancora attraverso la conciliazione con il lavoro.
L’innalzamento del tasso di occupazione femminile è, inoltre, una priorità su cui impegnarsi per elevare il potenziale di crescita e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale.
Nel 2010 l'occupazione femminile si attesta intorno al 46 per cento, 12 punti percentuali in meno di quello medio europeo. E’ peggiorata la qualità del lavoro, cresce il part-time frutto però di una scelta quasi interamente involontaria, le donne si ritrovano spesso a fare lavori che richiedono una qualifica più bassa rispetto a quella posseduta, guadagnano meno degli uomini
La difficile situazione del Mezzogiorno spiega buona parte delle distanze tra Italia ed Europa: sono circa 3 su 10 le donne occupate nel Mezzogiorno contro le quasi 6 nel Nord; il tasso di inattività si attesta al 63,7 per cento (39,6 per cento nel Nord) e il tasso di disoccupazione e' oltre il doppio di quello delle donne del Nord (15,8 rispetto a 7,0). Nel 2009 più di un quinto delle donne con meno di 65 anni che lavorano o hanno lavorato ha interrotto l'attività lavorativa per il matrimonio, una gravidanza o altri motivi familiari. La quota sale al 30 per cento tra le madri e nella meta' dei casi l'interruzione è dovuta alla nascita di un figlio.
La bassa partecipazione al lavoro delle donne appare direttamente correlata al minimo accesso delle famiglie italiane ai cosiddetti "aiuti formali", quali asili e servizi di assistenza, a fronte di una prevalenza degli "aiuti informali". Secondo le rilevazioni ISTAT solo due bambini su dieci frequentano un asilo nido pubblico o privato. Questo dato medio, peraltro, sconta – ancora una volta – una forte differenziazione territoriale, nascondendo la drammatica condizione dei servizi per l’infanzia nel Mezzogiorno. I bambini che frequentano un nido pubblico sono solo il 7 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 17 per cento al Nord e del 14 per cento al Centro.
Inoltre, secondo le rilevazioni ISTAT sulle giovani donne relative agli anni 2009-2010, il tasso di occupazione delle donne tra i 18 e i 29 anni è pari al 35,4 per cento contro il 48,6 per cento dell'occupazione maschile, 13 punti in meno. Per chi è in possesso di diploma, la differenza di genere nei tassi di occupazione rimane elevata (50,8 per cento contro 37,2 per cento). Le giovani donne hanno più frequentemente un lavoro a tempo determinato (34,8 per cento contro 27,4 per cento), mentre la percentuale di donne giovani in part time è tripla rispetto a quella maschile (31,2 per cento contro 10,4 per cento) e si mantiene elevata anche per le laureate (24,1%).
Il fenomeno del sottoutilizzo della forza lavoro femminile è in continuo aumento negli ultimi anni: si passa dal 28,5 per cento del 2005 al 31,7 per cento del 2007 per arrivare al 33,8 per cento del 2009.
Infine, il divario tra i due generi si accentua tra i giovani che hanno una famiglia propria: in questo caso, la durata del lavoro familiare è pari a 5 ore e 47 minuti per le donne, contro 1 ora e 53 dei coetanei maschi; a ciò va aggiunto che le donne svolgono almeno un’attività di lavoro familiare nel 98,6% dei casi, a fronte del 52% dei coetanei.
Per rispondere ai problemi delineati dai suddetti dati prevediamo un pacchetto di misure finalizzato al potenziamento degli strumenti di tutela della maternità e paternità di protezione sociale di base, di tutela dalle discriminazioni correlate alla maternità, di rafforzamento alla condivisione dei ruoli familiari, al potenziamento dei servizi di sostegno alla genitorialità, da introdurre progressivamente, insieme alle misure già oggetto di altre proposte in materia di al rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli.
Affermare il diritto alla maternità contro ogni discriminazione
Secondo l’ISTAT dopo una gravidanza il 15% delle donne si vede costretta a lasciare il lavoro. Nella loro vita 800 mila madri (pari all'8,7 per cento delle donne che lavorano o hanno lavorato) hanno dichiarato di essere state licenziate o messe in condizione di doversi dimettere a causa di una gravidanza. Le cause sono certamente molte, ma il dato propone l’urgenza di reintrodurre la normativa in materia di contrasto del cosiddetto fenomeno delle "dimissioni in bianco" inserita nel nostro ordinamento con la legge 17 ottobre 2007, n. 188, e prontamente abrogata, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, dal Governo Berlusconi con l'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
La richiesta di "dimissioni firmate in bianco" al momento dell’assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è una pratica vessatoria che mette la lavoratrice e il lavoratore nell’impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento in tronco, ammantato dalla finzione della volontarietà.
Tale pratica riguarda in particolare le donne, ma non è un fenomeno esclusivamente di genere ed è legata anche a fenomeni fiscali: si usa per esempio al fine di sgravare l’impresa dal pagamento dei periodi di assenza dal lavoro per imprevisti quali infortuni o malattia.
I dati forniti dallo stesso Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativi al numero delle donne che si dimettono volontariamente nel primo anno di vita del bambino devono far riflettere e interrogare soprattutto sulla effettiva volontarietà delle dimissioni: sono state quasi 18.000 nel solo 2009.
Occorre neutralizzare questa prassi, vincolandola validità della dichiarazione di dimissioni volontarie all’utilizzo di appositi moduli, contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la loro non contraffazione, e al tempo stesso l’utilizzabilità solo in prossimità della effettiva manifestazione della volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro in essere. Al fine di snellire le procedure burocratiche i moduli saranno disponibili, oltre che presso le DPL e gli URP anche per via telematica.
Affermare concretamente il valore della maternità, tutelata come diritto individuale e come valore sociale collettivo • innalzare l’assegno di maternità, finanziato dalla fiscalità generale, a tutte le madri, indipendentemente dalla condizione lavorativa, per un periodo complessivo massimo di cinque mesi, parificandolo all’importo attuale dell’assegno sociale, ciò al fine di assicurare la possibilità di accedere alla maternità a tutte le donne senza incorrere nel rischio di povertà assoluta.
• per tutte le lavoratrici impiegate in qualsiasi forma di lavoro, dipendente, autonomo, parasubordinato, innalzare l'indennità giornaliera di maternità dall'80 per cento al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo obbligatorio di maternità. Tale indennità verrà coperta fino a concorrenza dell'importo dell'assegno "universale" di cui al comma precedente dalla fiscalità generale e per la restante parte, fino a concorrenza del cento per cento dell'importo della retribuzione (accertata o convenzionale) dell'ultima mensilità lavorata, dai contributi versati presso l'assicurazione obbligatoria di riferimento. In tal modo, saranno significativamente ridotti gli oneri a carico dei datori di lavoro e delle lavoratrici stesse, legati al versamento dei contributi assicurativi a copertura del congedo obbligatorio per maternità che, ancora oggi, costituiscono un forte deterrente all'occupazione delle donne. Si garantirà anche piena tutela alle lavoratrici evitando flessioni retributive che a loro volta possono condizionare la scelta della genitorialità.
Promuovere la condivisione della genitorialità e della cura • introdurre per i padri lavoratori l’astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di quindici giorni da usufruire entro tre mesi dalla nascita del figlio, coperta da una indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, in linea con gli ultimi orientamenti espressi a livello comunitario.
• Potenziare i congedi parentali, garantendo ai padri e alle madri l’accesso ai congedi parentali fino al terzo anno di vita del bambino, assistiti da un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione, per i redditi fino a 35.000 euro per una famiglia di tre componenti. Tale limite è rimodulato al rialzo per le famiglie più numerose, sulla base dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Per gli altri lavoratori, con redditi più alti, l’indennità è comunque elevata dal 30 per cento attuale al 50 per cento della retribuzione.
• Progressivo incremento delle detrazioni fiscali riconosciute alle donne per le spese di cura sostenute per i figli o per congiunti non autosufficienti.
Equiparare le tutele di tutte le forme di lavoro
La molteplicità delle forme di prestazione che caratterizza oggi il mercato del lavoro e lo connota fortemente in termini di precarietà richiede che, anche nella condizione di maternità e paternità, siano equiparate le tutele previste per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati.
Come è noto, infatti, nonostante con il decreto ministeriale del 12 luglio 2007 ("Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata") il congedo di maternità sia stato esteso anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, restano comunque delle differenze importanti tra le lavoratici iscritte alla Gestione separata e quelle dipendenti sotto il profilo della tutela della maternità.
Il congedo di maternità e di paternità spetta oggi alle lavoratrici ed ai lavoratori parasubordinati solo se in possesso di almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Inoltre, in caso di congedo di maternità obbligatoria per le lavoratrici parasubordinate l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Infine, alle lavoratrici e lavoratori parasubordinati, in qualità di lavoratori a progetto e categorie assimilate (lavoratori coordinati e continuativi) non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, periodo di tempo decisamente inferiore a quello spettante ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti (pari ad un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino).
Mamme autonome e imprenditrici
Per le stesse ragioni di articolazione amplissima delle forme di impiego, occorre intervenire rafforzando anche i sistemi di tutela sociale della maternità delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici, riconoscendo contribuzione figurativa, totale o parziale, alle lavoratrici autonome in maternità, per un periodo corrispondente a quello di astensione obbligatoria delle lavoratrici dipendenti (cinque mesi), con l’estensione alle stesse fattispecie e modalità di astensione anticipata per gravidanza a rischio, di cui all’articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Con specifico riferimento alle piccole e micro imprese, è riconosciuta la possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome anche con familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, o con i soci partecipanti all’impresa, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Un “nido” per tutti
Si prevede il rifinanziamento del piano nazionale per gli asili nido, già messo in campo dal Governo Prodi nel 2007 ed annullato dal Governo Berlusconi. Lo scopo manifesto è ampliare l’offerta educativa del nido d’infanzia, anche attraverso l’integrazione fra diverse offerte di servizio, per dare ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Viene quindi previsto un aumento del numero di asili nidi su tutto il territorio nazionale finalizzato a raggiungere l’obiettivo europeo del 33%, con particolare riguardo al mezzogiorno.
A completamento delle misure per il potenziamento dei servizi all’infanzia, si dispone un incremento delle risorse stanziate per l’attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, nella misura di 100 milioni di euro per il primo anno e di 200 milioni di euro l’anno per i successivi quattro anni, al fine di conseguire l’obiettivo di assicurare entro cinque anni la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.
"Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali. non più di quanto ci siano mai stati due capelli o due grani identici: la qualità più universale è la diversità."
lunedì 27 giugno 2011
Proposte di legge - Camera Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e conciliazione familiare, nonché disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per le dimissioni volontarie del prestatore d'opera Schema del nuovo ddl sulla maternità del Partito Democratico
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